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01/04/2011
Avviso alla clientela: PIANO FAMIGLIE - SOSPENSIONE MUTUI
Questa Banca ha aderito all'Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) del rimborso dei mutui a favore delle famiglie in difficoltà.



Il 26 gennaio 2011 è stata sottoscritta l'intesa per la proroga della vigenza del predetto Accordo.



Il termine entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione è stato fissato al 30 giugno 2011. La data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui scade il 31 luglio 2011.



Possono beneficiare di tale misura i titolari di mutui che abbiano tutti i seguenti requisiti:



-siano garantiti da ipoteca su immobile residenziale;

-siano stati destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale; 

-siano stati erogati a persone fisiche, con un reddito imponibile non superiore ai 40 mila euro annui per ciascun mutuatario;
-siano stati erogati per un importo non superiore a 150 mila euro.



La sospensione è ammessa qualora tra il 1° gennaio 2009 e il 30 giugno 2011 si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti eventi:

-Cessazione del rapporto di lavoro subordinato di almeno uno dei cointestatari del mutuo, ad eccezione delle ipotesi di:
(i) pensionamento;

(ii) risoluzione consensuale;

(iii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
(iv) dimissioni del lavoratore non per giusta causa.


-Cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di: 

(i) risoluzione consensuale;

(ii) recesso datoriale per giusta causa;

(iii) recesso del lavoratore non per giusta causa.


-Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

-Sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.



Il mutuatario che possiede i requisiti sopra elencati e che non abbia già goduto del beneficio ai sensi del "Piano famiglia" può richiedere l'avvio della sospensione fino al 31 luglio 2011, compilando l'apposito modulo disponibile presso ogni filiale della Banca e scaricabile da questo sito (modulo in calce).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi in filiale e ritirare l'apposita informativa.

Scarica il modulo