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22/08/2011
Antiriciclaggio: limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Antiriciclaggio - Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 D.Lgs 231/2007) -
Nuovo limite di € 2.500
Si informa la gentile clientela che il comma 4 dell’art. 2 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione ha ridotto a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il limite fissato dall’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D. Lgs 231/2007.
Pertanto:
1) il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, vale con riferimento alle ipotesi in cui il valore dell'operazione è complessivamente pari o superiore a euro 2.500 (e non più euro 5.000). Viene quindi modificato solo l'importo soglia (art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007);
2) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 2.500 (e non più € 5.000) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007);
3) il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 2.500 (e non più € 5.000) (art. 49, comma 12, d.lgs. 231/2007);
4) entro il 30 settembre 2011, i libretti al portatore bancari o postali, esistenti alla data del 13 agosto 2011, con saldo pari o superiore a € 2.500 devono essere estinti ovvero ridotti, nel saldo, obbligatoriamente nel limite di € 2.499,99 (art. 49, comma 13, d.lgs. 231/2007);
5) è facoltà del cliente richiedere il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 2.500 (e non più € 5.000) senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8, d.lgs. 231/2007), previa richiesta in forma scritta e riconoscimento della somma di € 1,50 a titolo di imposta di bollo.
Le nostre filiali rimangono a disposizione per ogni chiarimento.
Nuovo limite di € 2.500
Si informa la gentile clientela che il comma 4 dell’art. 2 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione ha ridotto a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il limite fissato dall’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del D. Lgs 231/2007.
Pertanto:
1) il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, vale con riferimento alle ipotesi in cui il valore dell'operazione è complessivamente pari o superiore a euro 2.500 (e non più euro 5.000). Viene quindi modificato solo l'importo soglia (art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007);
2) gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 2.500 (e non più € 5.000) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, d.lgs. 231/2007);
3) il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 2.500 (e non più € 5.000) (art. 49, comma 12, d.lgs. 231/2007);
4) entro il 30 settembre 2011, i libretti al portatore bancari o postali, esistenti alla data del 13 agosto 2011, con saldo pari o superiore a € 2.500 devono essere estinti ovvero ridotti, nel saldo, obbligatoriamente nel limite di € 2.499,99 (art. 49, comma 13, d.lgs. 231/2007);
5) è facoltà del cliente richiedere il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 2.500 (e non più € 5.000) senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8, d.lgs. 231/2007), previa richiesta in forma scritta e riconoscimento della somma di € 1,50 a titolo di imposta di bollo.
Le nostre filiali rimangono a disposizione per ogni chiarimento.